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Published on Aprile 12th, 2011 | by Nidil_Firenze

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Indennità di licenziamento per i lavoratori a tempo determinato.

di Paolo Brunori su www.lavoceinfo.it

Le manifestazioni di sabato 9 aprile hanno riportato all’attenzione dei media alcune pesanti lacune del sistema di sicurezza sociale italiano. Come più volte ricordato su lavoce.info la segmentazione del nostro mercato del lavoro è fra le più severe del continente. Nelle nostre imprese, ma persino nelle istituzioni pubbliche, lavorano fianco a fianco persone che svolgono identiche mansioni, con gli stessi titoli di studio e la stessa professionalità. Il principio di equità imporrebbe che ricevessero lo stesso trattamento, invece si trovano in posizioni completamente diverse. I lavoratori tutelati da una parte, i precari dall’altra.

CONTRATTO UNICO E INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

I lavoratori precari hanno diritti limitatissimi che, a seconda del tipo di contratto, possono persino non prevedere periodi di maternità e ferie. Più in generale, un precario non riceve liquidazioni, non ha diritto al sussidio di disoccupazione in caso di licenziamento, non matura anzianità retributiva. Se a lunga scadenza le strategie tese a limitare i costi materiali e psicologici di questa condizione sono molteplici e ben descritte, per esempio, dai documenti di indirizzo della Commissione europea, nel breve periodo è possibile chiedere e ottenere l’introduzione di forme di compensazione della condizione di precarietà sofferta in grandissima parte dalle generazioni più giovani. (1)
Sulla scia della proposta di Tito Boeri e Pietro Garibaldi proponiamo un meccanismo di indennizzo del lavoratore precario. (2) Tutti i contratti a tempo determinato vengono unificati dal punto di vista previdenziale. I versamenti previdenziali prevedono tre componenti: sanitaria, pensionistica e di indennità di licenziamento. Quest’ultima componente è la novità. I versamenti per indennità di licenziamento sono una somma di denaro fissa nei mesi di prova, poi divengono una funzione crescente del salario nei mesi successivi. Il tasso di crescita dell’indennità diminuisce e diviene zero nei mesi precedenti alla scadenza della massima durata di contratti a tempo determinato. L’andamento del totale accantonato è rappresentato nel grafico sottostante. Allo scadere della durata massima del contratto a tempo determinato, il datore di lavoro può scegliere se trasformare il contratto a tempo indeterminato o se licenziare il lavoratore e pagare l’indennità di licenziamento.

 

Quali sono gli effetti di questo meccanismo?
Per le imprese che assumono a tempo indeterminato tutti i lavoratori già assunti a tempo determinato, l’introduzione dell’indennità non implica nessun costo aggiuntivo.
Le imprese che assumono a tempo determinato e poi decidono di non tenere un proprio dipendente a tempo indeterminato, invece, pagheranno un costo aggiuntivo. Costo che rappresenta un indennizzo al lavoratore rimasto disoccupato che effettivamente soffre i costi della flessibilità di cui gode l’impresa. Il costo aggiuntivo è basso e costante per i mesi di prova, quando è ragionevole consentire una valutazione del lavoratore. Il fatto che il sussidio cresca velocemente dopo il periodo di prova fa sì che le imprese non abbiano la perversa convenienza a interrompere contratti, per poi ristipularne a distanza di poco tempo (pratica diffusa addirittura per i dipendenti dei nostri ministeri). L’aumento non lineare del pagamento fa sì che la somma dell’indennità di due contratti di un anno sia superiore all’indennità di un contratto di due anni.
(1) European Commission “Employment in Europe”, ottobre 2010.
(2) Boeri T. e Garibaldi P. Un nuovo contratto per tutti, Chiarelettere, 2008


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