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Published on Dicembre 1st, 2020 | by Mattia

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Criticità ed esclusioni dei DL Ristori e Ristori Bis. La nota di Nidil Nazionale

Lavoratori in somministrazione stagionali non turismo e termali

Tra i lavoratori stagionali non sono ricompresi espressamente dalla norma i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno svolto l’attività attraverso un contratto di somministrazione di lavoro. La norma fa riferimento solo ai lavoratori “dipendenti” dei settori diversi.

Nonostante le nostre continue segnalazioni registriamo una continua ingiustificata e discriminatoria esclusione dalle indennità dei lavoratori in somministrazione nei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali sia nei precedenti decreti che nel decreto legge n.104. Andrebbe in sede di conversione del decreto inserita una norma che dia finalmente copertura anche a questi lavoratori inspiegabilmente esclusi in questi mesi di emergenza dalla fruizione di qualsiasi indennità e sostegno.

Lavoratori autonomi occasionali

Nello specifico viene nuovamente prevista un’indennità, di €1.000 una tantum, per i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. I lavoratori autonomi occasionali per tali contratti, devono aver maturato, con riferimento al suddetto arco temporale, almeno un contributo mensile nella Gestione separata INPS (alla quale devono in ogni caso risultare già iscritti alla data del 23 febbraio 2020).

Con la tale disposizione non sono date risposte a diverse figure come i collaboratori autonomi occasionali non iscritti alla Gestione separata INPS in quanto percettori di redditi inferiori ai €5.000 (spesso impiegati nei settori produttivi più colpiti dalla crisi come turismo, spettacolo, formazione e consulenza), oppure come quelli del food delivery, considerati essenziali nei giorni più duri del lockdown. Tutti questi lavoratori sono stati esclusi dalle indennità Covid-19 e si trovano senza reddito e senza lavoro dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Come si evince alla relazione tecnica del DL, AS1994, in cui sono riportati i dati amministrativi dei beneficiari dell’indennità rispetto ai precedenti interventi normativi, sono state accolte solamente 277 su 5.000 previste. La norma così come formulata esclude nei fatti i lavoratori autonomi occasionali dal riconosciemento dell’indennità.

Collaboratori coordinati e continuativi e Partite Iva individuali

Nello specifico, come già avvenuto nel decreto “agosto” (DL 104 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126) sono stati esclusi dalle indennità:

  • i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie il cui rapporto di lavoro sia stato ridotto, cessato o sospeso su indicazione del committente;
  • i lavoratori professionisti con partita IVA fatta eccezione per i soggetti di cui all’Art. 1 e art. 5 del DL 137/2020 e iscritti alla G.S. Inps compresi quelli iscritti alle casse ordinistiche.

Mancata proroga Naspi e Dis-Coll

Nel decreto, manca inoltre la proroga delle prestazioni di Naspi e Dis-Coll il cui periodo di fruizione termina dopo il 30 giugno, così come vanno ulteriormente prorogate quelle che hanno già usufruito delle precedenti proroghe (l’ultima proroga di due mesi, contenuta nel Decreto Agosto, riguarda le prestazioni scadute tra il 1°maggio e il 30 giugno 2020).

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